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di Antonio Carbonelli

Avvocato giuslavorista e filosofo a Brescia

QdB – Questioni di Bioetica 1/2022

Sugli obblighi di vaccinazione imposti dal governo Draghi-Speranza proprio al tempo della variante omicron, contro la quale i vaccini non funzionano, pendono attualmente almeno otto questioni di costituzionalità (sulle prime tre delle quali attualmente è fissata l’udienza per la discussione per il 30 novembre 2022), sollevate, rispettivamente, da:

1. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (ordinanza 38/22), nel caso di uno studente tirocinante iscritto al corso di laurea in infermieristica, sulla possibilità di omissione o differimento della vaccinazione solo in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche e sulla sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano il rischio di diffusione del contagio;

2. TAR Lombardia (ordinanza 42/22) nel caso di una professionista, iscritta all’Ordine degli Psicologi, esercente la professione di psicologa psicoterapeuta in forma autonoma, sull’omessa limitazione della sospensione al caso, come disposto dalla disciplina previgente, di prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano il rischio di diffusione del contagio;

3. Tribunale di Brescia (ordinanza 47/22), sul fatto che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati e sulla esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare;

4. Tribunale di Catania (ordinanza 70/22), sulla esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in caso di sospensione cautelare o disciplinare;

5. Tribunale di Brescia (ordinanza 71/22), sulla negazione della possibilità di adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, nel caso di un dipendente di azienda socio sanitaria in qualità di personale ausiliare;

6. Tribunale di Padova (ordinanza 76/22) nel caso di un portiere-centralinista dipendente di una fondazione che accoglie persone con disabilità, sulla omessa previsione, in alternativa all’obbligo vaccinale, della possibilità di sottoporsi indifferentemente al test molecolare, al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure al test antigenico rapido di ultima generazione, nonché della possibilità di adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione;

7. Tribunale di Brescia (ordinanza 77/22), sulla negazione della possibilità di adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, nel caso di dipendenti di azienda socio sanitaria in qualità di infermiere professionali o di operatrice socio sanitaria – OSS;

8. TAR Lombardia (ordinanza 86/22), sull’omessa previsione, a fronte del prolungamento dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario sino al 31 dicembre 2022, di adeguate misure di sostegno volte a soddisfare i bisogni primari dell’individuo.

Vi è da dire che, in realtà, sul piano delle fonti del diritto la questione di legittimità costituzionale non si dovrebbe neanche porre, considerato che i Regolamenti europei contengono la clausola di applicazione diretta, e considerata la preminenza del diritto europeo sul diritto nazionale affermata recentemente dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 67 dell’11.3.22 in materia di assegni familiari. Il Regolamento UE 953/2021, in particolare, nel testo originario al considerando n. 36 impone che È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, o perché hanno scelto di non essere vaccinate. Il Regolamento UE 536/2014 sulle sperimentazioni cliniche all’art.28, comma 1, lettera h) impone che La conduzione di una sperimentazione clinica è consentita esclusivamente se, tra le altre cose, i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento per partecipare alla sperimentazione clinica. E alla clausola finale entrambi i Regolamenti dispongono che Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Dunque, in tali casi il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario senza la necessità di intervento da parte della Corte costituzionale.

Inoltre, un passaggio della recente sentenza n.125/22 della Corte costituzionale è particolarmente illuminante, laddove la Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori come modificato dalla legge Monti-Fornero 92/12, al punto 10.3 della motivazione dichiara che L’irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata risiede anche in uno squilibrio tra i fini enunciati e i mezzi in concreto prescelti.

Posto, infatti, che la disciplina sull’obbligo di vaccinazione di determinate categorie (e non si parli di mero onere: la sanzione è tale che i lavoratori non vaccinati sono trattati peggio dei lavoratori sottoposti alla custodia cautelare in carcere) risponde al fine espressamente enunciato di salvaguardia della salute pubblica, tale fine non può più ritenersi ormai sussistente sulla base dei dati forniti dalla stessa scienza ufficiale e governativa. Il Report esteso ISS Covid-19 del 18 maggio 2022 – ore 12.00 pubblicato il 20 maggio 2022 dell’Istituto Superiore della Sanità, infatti, comprova ben altro che l’efficacia delle vaccinazioni in questione: alla pag.28 di 43, infatti, vi si legge che nel periodo tra il 25.3 e il 24.4.22 vi sono state complessivamente 649 + 70 + 298 + 109 + 2.187 = 3.313 diagnosi con decesso, soltanto 649 delle quali relative a soggetti non vaccinati. Dunque, 649 deceduti non vaccinati, 2.187 deceduti vaccinati. Vale a dire, 19% dei deceduti non vaccinati, 81% dei deceduti vaccinati. A fronte di 6.928.347 soggetti non vaccinati su 57.650.054 di popolazione totale. Cioè del 12% di soggetti non vaccinati contro l’88% di soggetti vaccinati. Se prendiamo il Report esteso ISS Covid-19 dell’8 giugno 2022 – ore 12.00 pubblicato il 10 giugno 2022 dell’Istituto Superiore della Sanità, anch’esso comprova invece ben altro: alla pag.28 di 44, infatti, vi si legge che nel periodo tra il 15.4 e il 15.5.22 vi sono state complessivamente 446 + 46 + 220 + 77 + 1.646 = 2.435 diagnosi con decesso, soltanto 446 delle quali relative a soggetti non vaccinati. Dunque, 446 deceduti non vaccinati, 2.435 deceduti vaccinati. Vale a dire, 18% dei deceduti non vaccinati, 82% dei deceduti vaccinati. A fronte di 6.896.264 soggetti non vaccinati su 57.650.060 di popolazione totale. Cioè dell’11% di soggetti non vaccinati contro l’89% di soggetti vaccinati. E se prendiamo il Report esteso ISS Covid-19 dell’8 giugno 2022 – ore 12.00 pubblicato il 10 giugno 2022 dell’Istituto Superiore della Sanità, anch’esso comprova invece ben altro: alla pag.28 di 44, infatti, vi si legge che nel periodo tra il 29.4 e il 29.5.22 vi sono state complessivamente 1.603 diagnosi con decesso, soltanto 304 delle quali relative a soggetti non vaccinati. Vale a dire, 18% dei deceduti non vaccinati, 82% dei deceduti vaccinati. A fronte di 6.882.139 soggetti non vaccinati su 57.650.271 di popolazione totale. Cioè del 12% di soggetti non vaccinati contro l’88% di soggetti vaccinati.

Ma se ormai, su un 88% di popolazione vaccinata, i vaccinati coprono l’82% dei decessi, significa che – come documenta la stessa scienza ufficiale e governativa – l’efficacia dei vaccini si sta ormai riducendo praticamente a zero, e precisamente a quel solo 6% di differenza. Non si può più dunque seriamente affermare che la vaccinazione abbia valenza protettiva dal contagio (valenza protettiva che, al contrario, non avrebbe potuto essere posta in discussione un anno fa, nella primavera del 2021, all’epoca della c.d. variante delta). Il numero dei morti vaccinati, infatti, in tal modo ha ormai quasi eguagliato il numero dei morti non vaccinati. A che serve, dunque, continuare ora a imporre questi vaccini, e con misure che incidono pesantemente sui diritti costituzionalmente più garantiti? Come si giustifica la compressione del diritto al lavoro, alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale, e in definitiva al proprio sostentamento, a fronte del mutato quadro epidemiologico?

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